<<31.03.2025>> Nuovo obbligo per il domicilio digitale - PEC degli amministratori

Nuovo obbligo per il domicilio digitale - PEC degli amministratori

Dal 1° gennaio 2025, tutti gli amministratori di società devono comunicare il proprio indirizzo PEC
presso Registro delle Imprese.
Per le società neo costituite: l’obbligo si applica da subito, e va indicato all'atto dell'iscrizione della
società al Registro delle Imprese.
Per le società già esistenti: la comunicazione dell’indirizzo PEC è richiesta solamente se il domicilio
digitale dell’amministratore non è già registrato o se è stato aggiornato rispetto a quanto comunicato.
Per le società già esistenti viene dato termine al 30 giugno 2025 per provvedere alla
comunicazione TELEMATICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE.
L'obbligo di comunicazione della PEC riguarda tutti gli amministratori.
L'obbligo riguarda tutte le forme societarie (escluse le società semplici, ma non se in agricoltura), i
consorzi e le società consortili. Sono incluse le reti di imprese che abbiano soggettività giuridica e
svolgano attività commerciale verso terzi.
Non è consentito utilizzare la PEC della società per comunicare quella personale dell'amministratore,
in quanto il legislatore intende garantire ai terzi un canale diretto e univoco di comunicazione con
ciascun amministratore. Tuttavia, un amministratore che svolge tale ruolo in più imprese può indicare
la stessa PEC per ciascuna società amministrata.
Non sono previsti diritti o bolli camerali per questa comunicazione.
La mancata comunicazione comporta la sospensione e, in mancanza di regolarizzazione entro 30
giorni, il rigetto delle domande d'iscrizione o di rinnovo degli amministratori presso il Registro
Imprese.
Non sono però previste sanzioni specifiche tuttavia, è applicabile la sanzione amministrativa (da €
103 a € 1.032) generale prevista dall'art. 2630 Codice Civile per l'omessa comunicazione nei termini
di comunicazioni obbligatorie da parte degli amministratori.

IL CONSERVATORE DEL
REGISTRO DELLE IMPRESE
DELLA CCIAA DI PAEN

 

Allegato: Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA - DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA - DIVISIONE VI ‘SISTEMA CAMERALE’ inviata alle ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER IL TRAMITE DI UNIONCAMERE, avente per OGGETTO: "Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Introduzione dell’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Prime indicazioni operative".

Ultima modifica
Lun 31 Mar, 2025