<<31.03.2025>> Nuovo obbligo per il domicilio digitale - PEC degli amministratori
Nuovo obbligo per il domicilio digitale - PEC degli amministratori
Dal 1° gennaio 2025, tutti gli amministratori di società devono comunicare il proprio indirizzo PEC
presso Registro delle Imprese.
Per le società neo costituite: l’obbligo si applica da subito, e va indicato all'atto dell'iscrizione della
società al Registro delle Imprese.
Per le società già esistenti: la comunicazione dell’indirizzo PEC è richiesta solamente se il domicilio
digitale dell’amministratore non è già registrato o se è stato aggiornato rispetto a quanto comunicato.
Per le società già esistenti viene dato termine al 30 giugno 2025 per provvedere alla
comunicazione TELEMATICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE.
L'obbligo di comunicazione della PEC riguarda tutti gli amministratori.
L'obbligo riguarda tutte le forme societarie (escluse le società semplici, ma non se in agricoltura), i
consorzi e le società consortili. Sono incluse le reti di imprese che abbiano soggettività giuridica e
svolgano attività commerciale verso terzi.
Non è consentito utilizzare la PEC della società per comunicare quella personale dell'amministratore,
in quanto il legislatore intende garantire ai terzi un canale diretto e univoco di comunicazione con
ciascun amministratore. Tuttavia, un amministratore che svolge tale ruolo in più imprese può indicare
la stessa PEC per ciascuna società amministrata.
Non sono previsti diritti o bolli camerali per questa comunicazione.
La mancata comunicazione comporta la sospensione e, in mancanza di regolarizzazione entro 30
giorni, il rigetto delle domande d'iscrizione o di rinnovo degli amministratori presso il Registro
Imprese.
Non sono però previste sanzioni specifiche tuttavia, è applicabile la sanzione amministrativa (da €
103 a € 1.032) generale prevista dall'art. 2630 Codice Civile per l'omessa comunicazione nei termini
di comunicazioni obbligatorie da parte degli amministratori.
IL CONSERVATORE DEL
REGISTRO DELLE IMPRESE
DELLA CCIAA DI PAEN