ARROTONDAMENTI
In attuazione di quanto previsto dalla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3.3.2009, per evitare errori e conseguenti sanzioni a carico dei contribuenti è necessario effettuare un unico arrotondamento finale, per la sede legale e per le eventuali unità locali, all'unità di euro secondo il seguente criterio generale:
- per eccesso se la prima cifra, dopo la virgola, è uguale o superiore a 5;
- per difetto se la prima cifra, dopo la virgola, è inferiore a 5.
Nella sequenza di operazioni dovranno essere mantenuti cinque decimali.