Categoria 6 – Trasporto transfrontaliero di rifiuti
CATEGORIA 6 - Trasporto transfrontaliero di rifiuti
Le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti in territorio italiano si devono iscrivere all'Albo Gestori Ambientali (Art. 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Con la deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016*, in vigore dal 15 ottobre 2016, il Comitato Nazionale ha stabilito i criteri, i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 - trasporti transfrontalieri di rifiuti.
Con la circolare n. 149 del 2 febbraio 2017* il Comitato Nazionale ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione da allegare alla domanda di iscrizione con particolare riferimento alla legalizzazione e alla traduzione in lingua italiana stabilendo che:
La documentazione da allegare alla domanda d’iscrizione nella categoria 6 deve essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana.
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Le imprese che intendono iscriversi nella categoria 6 presentano domanda esclusivamente con modalità telematica:
- alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, nel caso che dispongano di sedi secondarie in Italia o eleggano domicilio in Italia,
oppure
- ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell'interessato, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata all'impresa.
La categoria 6 è suddivisa in classi, in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trasportate.
Per ciascuna classe sono previsti requisiti specifici.
*Le Deliberazioni e le Circolari sono consultabili sul sito:
nella Sezione “Normativa/Delibere del Comitato nazionale/Circolari del Comitato nazionale”