Requisiti generali per l'iscrizione all'Albo
REQUISITI GENERALI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
Per iscriversi all'Albo Gestori Ambientali è necessario possedere requisiti:
a) soggettivi
b) di idoneità tecnica
c) di capacità finanziaria
a) soggettivi
b) di idoneità tecnica
c) di capacità finanziaria
- Requisiti soggettivi
Si riferiscono ai requisiti soggettivi, comprensivi dei requisiti morali (art. 10 c. 2 D.M. 120/2014)
a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese
individuali che vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
c) non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
d) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
e) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
f) non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
g) non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura
concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
h) siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui al successivo articolo 11;
i) non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.
- Requisiti di idoneità tecnica
Si riferiscono a dotazioni minime di mezzi, attrezzature, personale addetto e responsabile tecnico.
- disponibilità mezzi di trasporto, (per raccolta e trasporto rifiuti)
- dotazione minima mezzi e addetti, specifico per le categorie 1, 4, 5 (raccolta e trasporto rifiuti)
- numero minimo di addetti per i centri di raccolta
- formazione del personale addetto per i centri di raccolta
- dotazione minima di personale, per la categoria 8 (commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione)
- dotazione minima personale tecnico, per la categoria 9 (bonifica siti)
- elenco attrezzature minime e relativo valore, per la categoria 9 (bonifica di siti)
- esecuzione di interventi di bonifica per la classe A, per la categoria 9 (bonifica di siti)
- valore attrezzature minime, previsto per la categoria 10 (bonifica di beni contenenti amianto)
- responsabile tecnico, dovuto per le categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10
- Requisiti finanziari
- capacità finanziaria, dovuta per le categorie 1, 4, 5, 8, 9, 10
(da non confondere con le garanzie finanziarie)
“Articolo 11 comma 2 del D.M. 120/2014
La capacità finanziaria è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa o dell’ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fi ni dell’I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari.”
Per gli importi da dimostrare consultare le sezioni dedicate alle singole Categorie.