Responsabile tecnico
RESPONSABILE TECNICO
Le imprese e gli enti per potersi iscrivere all'Albo Gestori Ambientali nelle:
- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- categoria 9: bonifica di siti;
- categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
devono nominare almeno un responsabile tecnico, che deve assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
Responsabilità e compiti
Nel novero delle responsabilità generali del responsabile tecnico rientrano:
- Coordinare l’attività degli addetti dell’impresa;
- Definire, per quanto di competenza, delle procedure per gestire le situazioni di emergenza, incidenti o eventi imprevisti;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione;
- Verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
Il dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico per ogni categoria è disciplinato dal Comitato nazionale con la deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019*.
L’incarico può essere ricoperto:
dal legale rappresentante
da un dipendente
da un soggetto esternoall'organizzazione
Nel caso in cui il responsabile tecnico ricopra contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve presentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi apposita dichiarazione di compatibilità dell'incarico, nella quale attestare tutti gli altri incarichi contestualmente svolti e specificare che l’attività da espletare risulti conciliabile con le altre attività in corso.
Requisiti
I requisiti per ricoprire l’incarico di responsabile tecnico sono:
- Superamento della verifica di idoneità;
- Requisiti soggettivi;
- Idonei titoli di studio e/o adeguata esperienza maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione (individuati per ciascuna categoria e classe di iscrizione).
Ai fini dell’iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l’esperienza richiesta al responsabile tecnico deve essere stata acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:
- Come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
- Come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
- Come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione.
- Come dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico.
Verifica di idoneità
L’idoneità per poter svolgere la professione di responsabile tecnico è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
Sul sito dell’Albo Gestori Ambientali sono disponibili nella Sezione Esame RT:
- Sedi e date delle verifiche
- Quiz oggetto di verifica
La verifica iniziale è costituita da un modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico;
Il candidato che ha già ottenuto l’idoneità può iscriversi agli ulteriori moduli di specializzazione senza dover sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio.
Il candidato può iscriversi per un massimo di 3 moduli nella stessa sessione di verifica.
Per accedere alla verifica è necessario accedere nell’apposita area riservata:
- Compilare la domanda di iscrizione;
- Versare l’imposta di bollo di 16 euro e il contributo di 90,00 euro alla Camera di Commercio sede della Sezione Regionale competente.
Dispensa dalle Verifiche
E’dispensato dalle verifiche il legale rappresentate dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda abbia maturato esperienza nel settore di attività per almeno 20 anni.
Regime transitorio
Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritto alla data del 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio fino al 16 ottobre 2022 anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.
Il responsabile tecnico può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.
Il Comitato nazionale con Deliberazione n. 1 del 10 marzo 2021* ha disposto che Il termine del 16 ottobre 2022 entro il quale i responsabili tecnici di cui all’art. 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, debbono sostenere la verifica di aggiornamento è prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse.
Con successiva deliberazione è stabilito il nuovo termine.
Decadenza del responsabile tecnico
Il Comitato nazionale con Deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020* ha disciplinato i casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, per qualunque causa, ivi inclusa la sopravvenuta perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di idoneità di cui articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, circostanza che comporta la decadenza immediata del responsabile tecnico dalla funzione.
*Le Deliberazioni e le Circolari sono consultabili sul sito:
nella Sezione “Normativa/Delibere del Comitato nazionale/Circolari del Comitato nazionale”