Categoria 9 – Bonifica dei siti
CATEGORIA 9 – BONIFICA DEI SITI
La categoria 9 - bonifica di siti è operativa dal 17 settembre 2005, a seguito della pubblicazione del D.M. Ambiente 5.7.2005 inerente alle relative garanzie finanziarie da versare a favore dello Stato. Le imprese interessate, da tale data, per poter svolgere l’attività devono essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Con la deliberazione n. 5 del 12.12.2001* sono stati stabiliti i criteri e i requisiti per l'iscrizione, integrati con la deliberazione del 11.5.2005*.
Sono soggette all´iscrizione nella categoria 9 le imprese che svolgono attività "previste e disciplinate dall´art.17 del D. Lgs. 22/97 e dal D.M. 25.10.1999 n. 471" (circolare n. 1650 del 28.10.2005*)
L´obbligo di iscrizione sussiste anche per attività parziali facenti parte di un intervento di bonifica, con esclusione della sola progettazione.
L´obbligo di iscrizione sussiste anche per attività parziali facenti parte di un intervento di bonifica, con esclusione della sola progettazione.
Con la circolare n. 614 del 30.05.2006* il Comitato nazionale ha precisato che, anche alla luce delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006, per l’attività di caratterizzazione non è richiesta l’iscrizione all’Albo nella categoria 9.
Di conseguenza lo svolgimento dell’attività di caratterizzazione non può essere ritenuto idoneo ai fini della dimostrazione dei requisiti per l’iscrizione in categoria 9 previsti dalla deliberazione n. 5 del 12.12.2001* e s.m.i.
La categoria è suddivisa in classi in funzione dell'importo complessivo dei lavori di bonifica cantierabili.
a) oltre a euro 9.000.000,00;
b) fino a euro 9.000.000,00;
c) fino a euro 2.500.000,00;
d) fino a euro 1.000.000,00;
e) fino a euro 200.000,00.
Durata dell'iscrizione
L'iscrizione ha validità 5 anni a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione.
*Le Deliberazioni e le Circolari sono consultabili sul sito:
nella Sezione “Normativa/Delibere del Comitato nazionale/Circolari del Comitato nazionale”