A seguito delle notizie pervenute da alcune Camere, l’Unioncamere ha chiesto
l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza per verificare la condotta relativa all’invio di bollettini precompilati alle imprese, con la richiesta di pagamento per l’iscrizione ad un “Casellario Unico Telematico delle Imprese”.
Parallelamente, la questione è sorta – in termini analoghi – anche per richieste di iscrizioni ad un “Portale imprese”.
L’Autorità garante, con i provvedimenti n. 26336 e n. 26337,
http://www.cameracommercio.cl.it/moduli/all.%20estratto%20bollettino%20AGCM.pdf
pubblicati nel Bollettino n. 3/2017, ha stabilito che le pratiche in oggetto costituiscono pratiche scorrette, ai sensi del codice del consumo, con l’irrogazione di una sanzione amministrativa per i responsabili, rispettivamente di 50.000 euro e di 120.000 euro.
La pratica commerciale posta in essere da entrambe le imprese responsabili dell’illecito consiste nell’aver iscritto, unilateralmente e a loro insaputa, i dati aziendali di imprese italiane in un database - presente online su siti internet - al solo fine di promuovere un abbonamento a pagamento ad un servizio di promozione delle principali informazioni aziendali via internet.
La scorrettezza della pratica viene poi ravvisata in due aspetti. Il primo consiste nell’invio alle imprese della comunicazione commerciale in un momento temporalmente successivo all’iscrizione o annotazione delle imprese destinatarie di tale comunicazione nel Registro delle imprese e, dunque, a soggetti consapevoli di dover assolvere ad obblighi anche di natura pecuniaria in favore della competente Camera di commercio anche per non incorrere nelle conseguenze per il ritardo negli adempimenti dovuti.
Il secondo aspetto consiste nella sottoscrizione, sul retro del bollettino inviato per il pagamento, di un contratto di “abbonamento” ad un servizio di informazioni aziendali e ciò all’evidente fine di ostacolare l’esercizio del diritto di recesso.
l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza per verificare la condotta relativa all’invio di bollettini precompilati alle imprese, con la richiesta di pagamento per l’iscrizione ad un “Casellario Unico Telematico delle Imprese”.
Parallelamente, la questione è sorta – in termini analoghi – anche per richieste di iscrizioni ad un “Portale imprese”.
L’Autorità garante, con i provvedimenti n. 26336 e n. 26337,
http://www.cameracommercio.cl.it/moduli/all.%20estratto%20bollettino%20AGCM.pdf
pubblicati nel Bollettino n. 3/2017, ha stabilito che le pratiche in oggetto costituiscono pratiche scorrette, ai sensi del codice del consumo, con l’irrogazione di una sanzione amministrativa per i responsabili, rispettivamente di 50.000 euro e di 120.000 euro.
La pratica commerciale posta in essere da entrambe le imprese responsabili dell’illecito consiste nell’aver iscritto, unilateralmente e a loro insaputa, i dati aziendali di imprese italiane in un database - presente online su siti internet - al solo fine di promuovere un abbonamento a pagamento ad un servizio di promozione delle principali informazioni aziendali via internet.
La scorrettezza della pratica viene poi ravvisata in due aspetti. Il primo consiste nell’invio alle imprese della comunicazione commerciale in un momento temporalmente successivo all’iscrizione o annotazione delle imprese destinatarie di tale comunicazione nel Registro delle imprese e, dunque, a soggetti consapevoli di dover assolvere ad obblighi anche di natura pecuniaria in favore della competente Camera di commercio anche per non incorrere nelle conseguenze per il ritardo negli adempimenti dovuti.
Il secondo aspetto consiste nella sottoscrizione, sul retro del bollettino inviato per il pagamento, di un contratto di “abbonamento” ad un servizio di informazioni aziendali e ciò all’evidente fine di ostacolare l’esercizio del diritto di recesso.
Tanto premesso, UNIONCAMERE ha ritenuto utile che sui siti internet delle camere, nei modi ritenuti opportuni, siano evidenziate dette pratiche, affinché le imprese siano rese edotte che gli adempimenti relativi alle iscrizioni o annotazioni presso la Camera di commercio sono previsti da disposizioni normative connesse con il ruolo pubblico svolto dall’ente e, quindi, si svolgono secondo i principi di legalità, lealtà e correttezza che connaturano l’azione amministrativa nei confronti dei destinatari delle attività e dei servizi.