TERMINI DI VERSAMENTO
Il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese (e le unità locali) già iscritte, deve avvenire, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del D. Lgs. 9/07/1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte (termine stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435, così come modificato dal D.L. 15/04/2002, n.63 convertito in legge 15/06/2002 n,112, nonchè dai commi 11 e 14 dell'art.37, D.L. 4 luglio 2006, n.223).
Entro il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza, i soggetti obbligati possono effettuare il pagamento della somma maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Dopo il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza è possibile sanare la violazione commessa, entro un anno dalla scadenza stessa, avvalendosi del ravvedimento operoso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e s. m. i. applicando le seguenti misure di sanzione ridotta:
- 1/8 del 30% (3,75%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento - c.d. ravvedimento breve -;
- 1/5 del 30% (6%) se il versamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento - c.d. ravvedimento lungo.