Variazioni dell’iscrizione all’Albo
VARIAZIONI DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO
Le imprese e gli enti ai sensi dell’art. 18 del D.M. 120/2014* sono tenuti a comunicare alla Sezione Regionale competente, entro 30 giorni dal loro verificarsi, ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo (es. veicoli, responsabile tecnico, classe dimensionale, ecc.).
L’ inosservanza dell’obbligo di presentazione delle eventuali variazioni entro il termine di 30 giorni comporta l’avvio del procedimento disciplinare per l’impresa ai sensi dell’art. 21 del D.M. 120/2014 e la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione (art. 19, D.M. n. 120/2014).
Variazioni anagrafiche ordinarie
Dal 13/11/2012 ai sensi della delibera del Comitato Nazionale n. 5/2012* non è più prevista per le imprese l’obbligatorietà della comunicazione delle variazioni anagrafiche quali:
- sede legale
- legali rappresentanti
- trasformazioni societarie che non implicano la modifica del codice fiscale o la partita I.V.A. dell’impresa
che comunicate al registro imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative saranno acquisite d'ufficio dalla Sezione Regionale.
Le imprese che hanno prestato garanzia finanziaria (categorie 1, 5, 8, 9, 10), su richiesta della Sezione Regionale, verranno invitate a presentare appendice alla fideiussione già prestata che riporti l’effettiva variazione.
*Le Deliberazioni e le Circolari sono consultabili sul sito:
nella Sezione “Normativa/Delibere del Comitato nazionale/Circolari del Comitato nazionale”