SPORTELLO INFORMATIVO STARNET
OBIETTIVI
Starnet è la rete delle Camere di commercio nata nel 2000 per volontà dell'Unioncamere nell'ambito di un disegno più ampio per organizzare e rendere fruibile il vasto patrimonio informativo del sistema camerale - nasce con l'ambizione di raccogliere, organizzare e diffondere l’informazione economico-statistica prodotta dalle Camere ed Commercio e delle Unioni regionali quali enti facenti parte del Sistema Statistico Nazionale. Starnet si pone l’obiettivo di rendere facilmente accessibili a tutti - in un unico sito e attraverso una navigazione guidata - i principali dati statistici e le analisi economiche organizzate per territorio e per settore. Il link Atlante delle competitività, inoltre, permette una rapida navigazione e un immediato confronto tra i principali indicatori economico-sociali.
NAVIGAZIONE DEL SITO
www.starnet.unioncamere.it
Selezionando l'area territoriale di "Palermo" si accede alla home page, curata direttamente dal redattore della Camera di Commercio di Palermo, dalla quale sono immediatamente scaricabili dati relativi all'economia provinciale come l'Osservatorio Economico della provincia di Palermo, i dati trimestrali movimprese e statistiche sull’imprenditoria Femminile. E’ possibile anche accedere alle informazioni relative agli eventi organizzati dalla CCIAA di Palermo per favorire l’ internazionalizzazione delle imprese.
A CHI SI RIVOLGE
Il portale Starnet rappresenta un valido strumento di lavoro per il mondo imprenditoriale, per le associazioni di categoria, per gli amministratori, per il mondo della ricerca, per gli studiosi e per tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza di un territorio attraverso l'informazione economica.
RIFERIMENTI E CONTATTI
Dott. Concetta Amato
STATISTICA
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Indagine annuale sulla grande distribuzione e centri commerciali;
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Indagine semestrale sulla consistenza degli allevamenti e sulla produzione di lana e latte;
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Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti venduti e acquistati dagli agricoltori;
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Rilevazione mensile dell'attività edilizia di tutti i Comuni della Provincia.
L'Ufficio cura, in collaborazione con ISTAT Regionale, il coordinamento provinciale per l'organizzazione di varie indagini quali:
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Indagini Multiscopo sulle famiglie;
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Indagine sui consumi delle famiglie;
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Indagine trasversale sulle condizioni di vita delle famiglie;
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Rilevazione delle forze di lavoro.
PAESI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE ATA
- la lista dovrà essere compilata in inglese o in doppia lingua (Italiano/inglese)
- la descrizione degli articoli dovrà essere la più dettagliata possibile, indicando il modello, il numero di serie, il peso ed il valore;
- Ogni volet dovrà essere dotato della lista completa delle merci: in caso di importazione parziale dovranno essere depennati gli articoli che non verranno presentati in Dogana e nella relativa dichiarazione doganale, nella casella "F" del volet, dovranno essere indicati gli articoli effettivamente importati.
VADEMECUM PER OPERATORI
- n. 4 volets (fogli) per l'uscita dal territorio comunitario;
- n. 4 volets per la reimportazione nel territorio comunitario;
- n. 4 volets per l'entrata nel territorio estero visitato;
- n. 4 volets per la riesportazione da ciascun Paese visitato;
- n. 8 volets per le operazioni di transito.
Detti Carnets sono costituiti ciascun da due parti:
- una prima parte contenente le “souches” che devono essere timbrate e firmate dalle dogane a ciascun passaggio e trattenute insieme alla copertina verde per il successivo controllo da parte del funzionario camerale;
- una seconda parte contenente i “volets” che dovranno essere staccati dai funzionari delle dogane a ciascun passaggio. Sul retro di ciascun “volet”, distaccabile dalla dogana, l'operatore deve far figurare la lista delle merci, come appare sulla copertina verde.
Il Titolare del Carnet dovrà utilizzare:
- un foglio di uscita (di colore giallo) quando lascia il proprio Paese;
- un foglio di entrata (di colore bianco) quando entra in un Paese straniero;
- un foglio di riesportazione (di colore bianco) quando esce da un Paese straniero;
- un foglio di reimportazione (di colore giallo) quando rientra nel proprio Paese;
- un foglio di transito (di colore azzurro) quando spedisce, sotto vincolo cauzionale, le merci da una dogana di confine ad una interna oppure attraversi un Paese estero.
Il Carnet rilasciato dalla Camera di Commercio, per essere valido agli effetti doganali deve essere presentato, unitamente all'elenco delle merci e alla merce stessa, ad una dogana italiana o comunitaria, che provvederà a distaccare il volet di uscita e ad apporre i marchi di identificazione sulle singole merci.
Espletata l'operazione di presa in carico, il titolare potrà effettuare un numero illimitato di viaggi nell'arco di tempo di validità del Carnet (1 anno), avendo cura di far compilare i volets di esportazione e di reimportazione gialli dalla dogana ad ogni uscita o rientro nel territorio comunitario.
Al rientro definitivo della merce in Italia, o nel territorio comunitario, comunque entro la scadenza del Carnet, il titolare dovrà presentare le merci ed il Carnet ad una dogana italiana o comunitaria, previa compilazione del relativo “volet di reimportazione” (foglio giallo) ed esigere sempre l'apposizione dei timbri sulla rispettiva “souche”.
Restituzione del documento
Al termine dell'utilizzo del Carnet, e comunque entro 8 giorni dalla data della sua scadenza, il documento deve essere restituito alla Camera di Commercio con allegata dichiarazione e completo di tutte le “ souches” relative ai fogli utilizzati, nonché dei fogli non utilizzati nel numero originariamente rilasciato dalla Camera di Commercio.
In caso di trasformazione dell'esportazione da temporanea in definitiva , per tutta o per parte della merce, dovrà allegare copia della fattura di vendita emessa e copia della copia della bolletta doganale relativa ai diritti pagati alla dogana estera per la merce non reimportata.
Qualora il Carnet non venga restituito entro gli 8 giorni fissati, anche se regolarmente utilizzato, il titolare sarà tenuto a rimborsare le eventuali somme che l'Unioncamere dovesse aver anticipato in qualità di Ente Garante per non aver potuto trasmettere nei termini la documentazione richiesta dalle Autorità doganali estere.
- Qualora le merci da esportare siano soggette a vincolo della licenza ministeriale (merci comprese nella “Tabella Export”) è necessario presentare alla dogana di uscita la relativa autorizzazione.
- In caso di viaggi in cui sia effettuata l'esportazione parziale delle merci descritte nel Carnet è necessario verificare che all'entrata e all'uscita nei Paesi esteri siano evidenziati, sul retro dei “volets” e sulle relative “souches”, soltanto gli articoli effettivamente importati e riesportati.
- E' consentita la reimportazione frazionata della merce. L'operatore potrà effettuare la reimportazione definitiva solo per alcuni articoli riservandosi di effettuare la reimportazione dei restanti articoli successivamente.
- Qualora l'operatore intenda lasciare parte o tutte le merci definitivamente in un Paese estero, nel quale sono state importate temporaneamente, oltre ad osservare le norme di controllo del commercio estero vigenti in quel paese, dovrà farne richiesta alle autorità doganali estere, pagando i relativi diritti e facendo annotare tale pagamento sulla souche di “riesportazione”. Al rientro in Italia, o nel territorio comunitario, occorre ugualmente far vistare il Carnet alla stessa dogana dove era avvenuta la presa in carico del Carnet, al fine di ottenere la trasformazione in definitiva della temporanea importazione di merci.
- In caso di smarrimento o furto del Carnet ancora in corso di utilizzo, per completare le operazioni doganali, il titolare dovrà sporgere regolare denuncia alle competenti Autorità di Polizia. La Camera di Commercio provvederà a richiedere all'Unioncamere il duplicato della copertina del documento in questione.
- In caso di smarrimento o furto di un Carnet già utilizzato, il titolare dovrà sporgere denuncia alle competenti Autorità, nella quale dovrà essere dichiarato se la merce è stata reimportata totalmente in Italia e se il documento è stato regolarmente utilizzato. Il titolare dovrà presentare alla Camera di Commercio copia della suddetta denuncia, corredata della dichiarazione doganale comprovante la reimportazione delle merci (copia “volet” relativo o dichiarazione sostitutiva).
L'operatore deve non confondere la durata di validità del Carnet con il termine per la riesportazione (che in alcuni casi viene indicato dalla dogana estera sulla “souche” di entrata), termine entro il quale le merci devono essere riesportate dal Paese nel quale sono state temporaneamente importate. Il termine per la riesportazione va rigorosamente rispettato, poiché anche il ritardo di un solo giorno fa sorgere l'obbligo del pagamento dei diritti doganali.
La lista delle merci che figura sul retro di ogni “volet” deve essere redatta nella lingua italiana e/o estera. Infatti, le dogane di alcuni Paesi (es. Stati Uniti, Cina, Taiwan) possono richiedere la traduzione della stessa nella lingua inglese.
- Qualora la lista delle merci, non possa essere compresa nell'apposito spazio sul retro della copertina verde, l'operatore potrà fornire all'Ufficio competente della Camera di Commercio n. 28 copie (per il rilascio del Carnet ATA base) di un elenco compilato su carta intestata della Ditta, con timbro e firma in originale su ciascuna copia, contenente la descrizione della merce, impostato come lo schema riportato sul retro della copertina stessa, da spillare e convalidare a cura della Camera alla copertina verde, a ciascun volet componente il Carnet, nonché alla domanda di rilascio Carnet.
- Qualora l'impresa richieda il Carnet per recarsi in uno dei seguentiPaesi considerati, in base a circolari emesse dall'Unioncamere nazionale, a rischio : Russia, Cina, Stati Uniti, Israele, Sud Africa, Australia, Rep. Popolare Cinese, Svizzera, Andorra, India, Bielorussia, Malesia, Croazia, Giappone, Rep. Iugoslava (Serbia - Montenegro), Singapore, Algeria, Isole Faore, Turchia, Macedonia, Marocco, Tunisia, dovrà presentare una dichiarazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sanzioni Amministrative
L'Ufficio Regolamentazione del mercato - Sanzioni Amministrative esamina i verbali emessi da vari organi di controllo (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Postale, Guardia di Finanza, Registro delle Imprese, ecc.) per la violazione di norme riguardanti principalmente le seguenti materie:
- sicurezza prodotti
- etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari (tessili, giocattoli, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale, compatibilità elettromagnetiche, etichettatura consumi ed emissioni CO2, ecc.)
- omessi e ritardati depositi al Registro Imprese e Albo Imprese Artigiane (rimandare alla GUIDA ALLE SANZIONI DEL REGISTRO IMPRESE)
- mancata iscrizione a Ruoli e Albi camerali
- contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contratti a distanza
- metalli preziosi
- strumenti metrici
- sicurezza degli impianti
- attività di autoriparazione
Cosa Fare Se:
Ho ricevuto un verbale di accertamento di infrazione amministrativa
Quando si riceve un verbale di accertamentodi infrazione amministrativa:
- occorre pagare la sanzione in misura ridotta, indicata nel verbale, entro 60 giorni;
- oppure, presentare scritti difensivi alla Camera di Commercio entro 30 giorni.
I termini (30 o 60 giorni) iniziano dalla notifica del verbale.
Da sapere
Il pagamento in misura ridotta del verbale entro i 60 giorni cancella il procedimento e gli eventuali scritti difensivi non sono presi in considerazione.
Se non ho pagato il verbale nei 60 giorni
Il verbale emesso dagli organi accertatori, viene inoltrato alla Camera di Commercio di Palermo ed Enna. L' Ufficio Sanzioni ex UPICA della Camera di Commercio, che esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi, ascolta l'interessato (se ha fatto espressa richiesta di audizione) ed emette un provvedimento, nella forma di:
• un'ordinanza di ingiunzione che indica la somma dovuta per la violazione e le spese di procedimento;
• oppure, un'ordinanza di archiviazione (se ne ricorrono i presupposti).
Come presentare scritti difensivi
PEC: sanzioni@pec.paen.camcom.it
via posta: Ufficio Sanzioni ex Upica, via Emerico Amari, 11 – 90139 Palermo.
- Nome e cognome o ragione sociale
- Codice fiscale
- Indirizzo completo
- Numero e data del verbale e organo che l'ha elevato (Polizia Municipale, Registro Imprese, ecc.)
- I motivi per i quali si vuole impugnare il verbale
- Se si chiede l'annullamento del verbale o la riduzione della sanzione
- Data e firma
- Atti e documenti utili per chiarire la propria posizione
Ho ricevuto un'ordinanza-ingiunzione
L'ordinanza è un titolo esecutivo, perciò quando si riceve un'ordinanza di ingiunzione occorre:
- pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni;
- presentare le ricevute dei pagamenti via PEC o di persona presso l'Ufficio Sanzioni ex Upica, per evitare che la sanzione sia iscritta a ruolo.
Se nell'ordinanza è indicata la scritta "obbligato in solido", il pagamento va fatto una volta sola o dal trasgressore o dall'obbligato e li libera entrambi.
Da sapere
E' sempre possibile, entro 30 giorni dalla notifica, fare ricorso davanti al Giudice di Pace.
(Il ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione deve essere presentato al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, cioè del luogo in cui è avvenuto l'accertamento dell'illecito da parte dell'autorità competente.)
Ho ricevuto una cartella esattoriale
Da sapere
Per informazioni sulla cartella è possibile telefonare o venire di persona presso l'Ufficio Sanzioni ex UPICA ma sempre tenendo sottomano la cartella intera in tutte le sue pagine.
Si ricorda che le informazioni vengono date solo all'interessato o a persona munita di delega e che l'ufficio non dà informazioni su cartelle emesse da altri enti (Comune, Agenzia Entrate, ecc.)
Come esercitare il diritto di accesso
Per prendere visione degli atti da cui discende la cartella o per ottenere una copia degli stessi:
- accesso agli atti
- di persona presso l'Ufficio Sanzioni ex Upica previo appuntamento
Accesso agli atti
"Tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa, prevenire e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".
È l'obiettivo di trasparenza che si pone il d.Lgs. 33/2013 successivamente integrato dal d.lgs 97/2016 che ha introdotto ulteriori specifiche rispetto all'accesso a documenti amministrativi, dati e informazioni.
Accesso documentale
L'accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. Chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre. I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.
L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).
L'istanza deve essere regolarmente motivata e va indirizzata all'Ufficio Sanzioni ex Upica (online all'indirizzo PEC: sanzioni@pec.paen.camcom.it o di persona presso lo stesso o da terzi con apposita delega) con allegato versamento (5 euro di diritti di segreteria + 10 centesimi per ogni pagina fotocopiata) da effettuare su c/c postale 406900 intestato alla Camera di Commercio PA-EN con causale “richiesta copia atti”.
Ho ricevuto un verbale di sequestro
In base alla legge, la notifica di un verbale di contestazione può essere accompagnata dal sequestro della merce o delle attrezzature.
I beni sequestrati non possono essere utilizzati né si può disporre di essi in alcun modo, perché a disposizione dell'Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento. Rimuovere i sigilli è reato.
Quando si riceve un verbale di sequestro è possibile fare opposizione, con le stesse modalità degli scritti difensivi:
- se l'opposizione è accolta, si dispone il dissequestro tramite apposita ordinanza;
- se l'opposizione è respinta, o comunque risulta provata l'infrazione amministrativa, si dispone la confisca, cioè la merce o l'attrezzatura confiscata diventano proprietà dello Stato che può distruggerle o venderle.
Ho ricevuto un verbale di contestazione
Quando si riceve un verbale di contestazione il trasgressore ha diritto a:
- presentare scritti difensivi entro 30 giorni dal ricevimento del verbale;
- parlare di persona con i nostri funzionari (audizione personale);
- esercitare il diritto di accesso, cioè prendere visione oppure ottenere una copia degli atti (verbale, ordinanza) da cui proviene la cartella, facendone richiesta di persona presso l'Ufficio Sanzioni ex Upica.
Non è consentito l'accesso agli atti a soggetti estranei, se non muniti di delega scritta.
In caso di ordinanza
Quando si riceve un'ordinanza di ingiunzione, il trasgressore ha diritto a:
- esercitare il diritto di accesso, come sopra;
- fare ricorso al Giudice entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.
A quale Giudice presentare il ricorso
Il ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione deve essere presentato al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, cioè del luogo in cui è avvenuto l'accertamento dell'illecito da parte dell'autorità competente.
Di norma, il ricorso deve essere presentato al Giudice di Pace. Fanno eccezione alcuni casi specifici in cui il ricorso deve essere necessariamente presentato al Tribunale.
Quando presentare il ricorso al Tribunale
Sanzioni concernenti le seguenti materie:
- tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- previdenza e assistenza obbligatoria;
- tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- igiene degli alimenti e delle bevande;
- valutaria;
- antiriciclaggio;
- se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro (il valore minimo e il valore massimo della sanzione sono indicati sul verbale di accertamento della violazione);
Organo accertatore REGISTRO IMPRESE: 091/6050321
REGISTRO PROTESTI
- domanda in bollo,
- titolo in originale e fotocopia, unitamente alla levata del protesto,
- dichiarazione liberatoria da parte del creditore con la data dell'effettivo pagamento e l'indicazione del pagamento degli interessi e penalità, con relativa copia del documento di identità,
- versamento dei diritti di segreteria di € 8,00 per ogni effetto tramite:
- sistema PagoPA (D.L. 76/2020)
- Bancomat presso sportello camerale
- fotocopia del documento di identità
- delega (se la domanda viene presentata da un soggetto diverso dell'interessato) con fotocopia del documento di identità del delegato e del delegante.
sul registro informatico il provvedimento di riabilitazione emesso dal Tribunale per un periodo non inferiore ai dieci giorni.
- domanda in bollo,
- provvedimento di riabilitazione in copia conforme,
- versamento dei diritti di segreteria di € 8,00 per ogni effetto tramite:
- sistema PagoPA (D.L. 76/2020)
- Bancomat presso sportello camerale
- fotocopia documento di identità dell'interessato
- delega (se la domanda viene presentata da un soggetto diverso dell'interessato) con fotocopia del documento di identità del delegato e del delegante.
DISTRIBUTORI CARBURANTI
CITTADINI EXTRACOMUNITARI
RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI
DEPOSITO VIDIMAZIONE LISTINI PREZZI E PREVENTIVI
Il deposito dei listini è facoltativo e viene effettuato ai fini pubblicistici. La Camera di Commercio di Palermo e Enna, in qualità di Amministrazione depositaria, non effettua alcuna valutazione in merito ai prezzi oggetto del servizio, la responsabilità della cui determinazione e veridicità ricade esclusivamente in capo ai depositanti.
1. iscritte presso l’Ente;
2. iscritte nello stato di imprese attive;
3. in regola con il pagamento del diritto annuale.
Qualora non sia prevista una data di scadenza, deve essere espressamente indicato che i listini rimangono in vigore fino al loro successivo deposito. I prezzi riportati nel listino devono essere espressi in euro al netto di IVA. Nel caso in cui l'impresa disponga di più listini relativi a prodotti diversi, dovrà depositarli separatamente.
Una copia viene conservata agli atti della Camera di Commercio di Palermo e Enna per consentirne la consultazione a chiunque ne abbia interesse, nel rispetto delle norme che regolano l'accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Una copia, munita di visto di deposito, viene inviata all’indirizzo Pec della impresa depositante.
Il visto di conformità costituisce unicamente dichiarazione attestante la corrispondenza tra i prezzi contenuti nel listino già depositato e quelli riportati su preventivi o fatture.