VERIFICA PRIMA
- "verifica prima nazionale" quella che fa riferimento ai decreti Ministeriali di ammissione
- "verifica prima CE" quella che fa riferimento ai Certificati di Approvazione CE rilasciati da appositi Organismi Comunitari.
- richiesta di verifica riportante gli estremi dell’utente, il luogo di verifica e la distinta degli strumenti da verificare;
- attestazione del versamento del diritto camerale di verifica di Euro 5 se la verifica è da effettuarsi a Palermo, Euro 8 se fuori Palermo.
VERIFICA PERIODICA
Contratti tipo e clausole vessatorie
I contratti-tipo sono strumenti a carattere preventivo volti ad evitare l’insorgenza di controversie e problemi tra consumatori e imprese o tra imprese, al fine di garantire regole di trasparenza ed equità nel mercato.
La loro realizzazione, coordinata da Unioncamere, è il risultato di una concertazione sia a livello locale che nazionale con i principali rappresentanti delle categorie economiche interessate e delle associazioni dei consumatori.
Sul sito web http://www.contratti-tipo.camcom.it/ è disponibile una banca dati nazionale dei contratti tipo, codici di condotta e pareri sulla presenza di clausole inique predisposti dalle Camere di Commercio e condivisi a livello nazionale, nonché notizie utili in materia di regolamentazione del mercato e tutela del consumatore.
I contratti predisposti dal sistema camerale sono condivisi a livello nazionale dalla Commissione nazionale di coordinamento dei contratti-tipo di Unioncamere, alla quale partecipano, tra gli altri, rappresentanti dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e del Ministero dello Sviluppo Economico.
ATTESTATO DI LIBERA VENDITA
- le copie delle fatture di vendita in Italia e/o nella CE dei prodotti oggetto della richiesta, emesse nell'ultimo trimestre;
- la richiesta firmata in originale dal titolare/legale rappresentante.
LEGALIZZAZIONE FIRMA
art. 33 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 44
Che cosa è
Alcuni Paesi (Arabia Saudita - Egitto - Emirati Arabi - Giordania - Iran - Iraq - Kuwait - Libano - Libia - Oman - Qatar - Siria - Yemen - vedi www.schedeexport.it ) richiedono un visto consolare su documenti in partenza dall'Italia. A tale scopo, la Camera di Commercio rilascia un'attestazione valida esclusivamente nei confronti delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia, che consiste nella legalizzazione, da parte di un funzionario della Camera di Commercio, della firma apposta dall'addetto camerale su certificati di origine, fatture, certificati di libera vendita, ecc.
Normalmente tale legalizzazione viene richiesta contestualmente alla domanda di rilascio dei documenti per l'esportazione
Nota informativa - Legalizzazione documenti
- La legalizzazione di atti e documenti formati da autorità estere e da valere in Italia deve essere effettuata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presente nel Paese che ha redatto il documento.
- La legalizzazione di atti firmati da notai, funzionari di cancelleria e uffici giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica .
- La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968:
- Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera Francia Liechtienstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna.
- Documenti formati o da valere negli Stati aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1965 devono essere sottoposti alla formalità della “ Apostille ” in sostituzione della legalizzazione, che consiste nell'attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha sottoscritto l'atto e l'autenticità del suo sigillo o timbro (non riguarda la validità dell'atto del Paese di provenienza ed è indispensabile affinché l'atto straniero possa avere effetto in Italia).
- L'”apostille” non è necessaria quando il Paese da cui proviene l'atto straniero ha aderito ad una Convenzione Internazionale bi- o pluri-laterale che la esclude.
- Le firme sugli atti e documenti formati in Italia e da valere all'estero, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia sono legalizzate dalle Prefetture, su delega del Ministero degli Affari Esteri.
E' di competenza, pertanto, della Prefettura - U.T.G. (Ufficio Territoriale del Governo):
- la legalizzazione di atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
- la legalizzazione di atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia affinché abbiano valore in Italia;
- rilascio della “apostille”.
VISTO PER DEPOSITO
NUMERO MECCANOGRAFICO
- Domanda per assegnazione del Numero Meccanografico per l'import-export a firma del legale rappresentante o del titolare
- Questionario ITALIANCOM compilato e firmato dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa
- fotocopia di un documento d'identità del richiedente
- ogni documentazione atta a dimostrare il possesso del requisito dichiarato
- versamento di € 31.00 per diritti di segreteria
- istanza di convalida annuale a firma del legale rappresentante o del titolare;
- copie autenticate di almeno 2 fatture commerciali di import o export relative all'anno (il cui importo annuale non sia inferiore a € 12.500,00), attestanti che l'impresa ha operato e continua ad operare con l'estero;
- diritti di segreteria di euro 3,00
CERTIFICATI D'ORIGINE
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà da allegare al C.O. , necessaria per la vidimazione del certificato;
- fattura di vendita timbrata e firmata dal legale rappresentante;
- fattura di acquisto (in caso di merci non prodotte dall'impresa richiedente ma prodotte da terzi di origine CE);
- fatture dei fornitori, bolle di importazione e certificati d'origine extra CE;
- packing list (se la fattura non contiene indicazioni relative a quantità e pesi);
- fattura pro-forma (se citata sul C.O.);
- copia della lettera di credito (in caso sia menzionata sul C.O.);
- se necessario l'Ufficio potrà richiedere ogni altra informazione o documento che verrà ritenuto utile per l'emissione del C.O.
- Si precisa che di tutti i documenti da vistare (sia certificati, sia fatture) occorre portarne una copia aggiuntiva da rimanere agli atti dell'Ufficio.
MEDIAZIONE
Organismo Iscritto al n. 43 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle conciliazioni del Ministero della Giustizia
LA MEDIAZIONE
La mediazione è l’attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.
La legge di conversione del decreto legge “del fare” – legge n. 98 del 2013 pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 – modificando il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ha reintrodotto il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall’art. 5, comma 1 del d.lgs 28/2010.
In tal modo sono state riportate in vigore le disposizioni dichiarate incostituzionali con la sentenza n.272/2012 della Corte Costituzionale e sono state introdotte nuove norme che in particolare prevedono:
a) la domanda di mediazione dovrà essere depositata presso un organismo del luogo del giudice competente ad esaminare l’eventuale successiva controversia. E’ stato quindi introdotto un criterio di competenza territoriale che mira ad impedire per esempio ad un’impresa di chiamare in mediazione un consumatore presso un organismo la cui sede sia molto lontana dalla residenza del consumatore stesso per rendergli difficile o impossibile la partecipazione.
b) la condizione di procedibilità non comprende più la materia del risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti mentre è stata inserita accanto alla responsabilità medica quella sanitaria;
c) la riduzione a tre mesi della durata del procedimento;
d) la previsione del primo incontro informativo gratuito, salvo che per le spese di avvio, da svolgere entro 30 giorni dal deposito della domanda; il primo incontro di mediazione assume una rilevanza peculiare perché le parti, assistite dai propri legali, potranno stabilire se continuare o meno nella procedura di mediazione. Se insieme al mediatore le parti verificheranno che non ci sono i presupposti per proseguire, la mediazione sarà chiusa senza costi per i partecipanti, (tranne che le spese di avvio, € 40,00 + IVA). Il mediatore redige un verbale che attesta l’esito della procedura Il mediatore, in caso di mancato accordo, formula una proposta di conciliazione Il giudice può prendere provvedimenti nei confronti della parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione Il verbale di accordo, alle condizioni di legge, costituisce titolo esecutivo.
e) l’assistenza legale obbligatoria per le mediazioni che rientrano nelle materie oggetto di condizione di procedibilità;
f) la previsione degli avvocati quali mediatori di diritto previa acquisizione di una specifica formazione;
g) la reintroduzione delle previsioni collegate alla obbligatorietà della mediazione che erano state abrogate con la Sentenza della Consulta (come ad esempio: il gratuito patrocinio, il dovere informativo dell’avvocato).
I procedimenti di mediazione sono disciplinati dal decreto legislativo n. 28/2010 e dal Regolamento approvato da questa Camera di Commercio giusta delibera di Giunta n° 75 dell’08/10/2013.
Regolazione del mercato
SITO UNIONCAMERE SULLA VIGILANZA DEL MERCATO: