ATTIVITA' REGOLAMENTATE
Attività regolamentate e Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
Attività regolamentate
Sono “regolamentate” quelle attività economiche il cui esercizio è condizionato per legge al possesso di particolari requisiti, al rilascio di autorizzazioni, licenze, permessi o che possono essere esercitate solo dopo aver eseguito, prima o contestualmente all’avvio, uno o più specifici adempimenti amministrativi
Sono “libere”, invece, le attività economiche non condizionate per legge al possesso di particolari requisiti o al rilascio di autorizzazioni, licenze o permessi. Queste attività possono essere avviate ed esercitate liberamente, senza dover eseguire preventivamente o contestualmente alcun adempimento amministrativo.
Per conoscere l’adempimento amministrativo al quale è soggetta l'attività che si intende denunciare, si invita a consultare il Portale Ateco (https://ateco.infocamere.it/ateq20/#!/home)
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Rientrano fra le attività regolamentate le imprese di:
- Impiantistica
- Riparazione auto
- Pulizia
- Ingrosso
- Agenzia di affari in mediazione
- Agente/Rappr.te di commercio
- Facchinaggio
- Spedizioniere (non doganale)
- Mediatore marittimo
La nota del 13/10/2015 dell’Agenzia delle Entrate – trasmessa da Unioncamere chiarisce che per la presentazione della S.C.I.A., al Registro delle Imprese o al REA, relativa alle attività sopra elencate la tassa di concessione governativa non è dovuta.
L’obbligo rimane se le attività svolte vengono ascritte nell’Albo delle Imprese Artigiane (A.I.A.).
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
In applicazione dell’art. 49, comma 4-bis del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122, che ha introdotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), dal 31 luglio 2012 per esercitare una delle attività regolamentate l’impresa deve presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).
La S.C.I.A. contiene una serie di autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, professionali e morali previsti dalle normative specifiche riguardanti le singole attività. L’Amministrazione ricevente, entro il temine di 60 giorni, procede alla verifica della S.C.I.A. e in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, adotterà provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, o in caso di incompletezza la regolarizzazione della stessa entro il termine di 30 giorni.
Avvertenza: dall’1° gennaio 2012, l’ufficio procede al rifiuto delle pratiche telematiche sprovviste di SCIA o SCIA incomplete, con la conseguenza della perdita dei diritti e bolli.
Mediante uno dei tanti portali a disposizione dell’utenza, la S.C.I.A. deve essere trasmessa telematicamente al Registro delle Imprese o al S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive), lo stesso giorno in cui si intende iniziare l’attività economica, pertanto deve corrispondere a quella dell’invio telematico della S.C.I.A. quindi non può essere né antecedente, né postuma alla data di presentazione della segnalazione;
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Pagina aggiornata a: settembre 2022