MEDIATORI MARITTIMI
Mediatori Marittimi
Il mediatore marittimo è colui che esercita la mediazione nei contratti di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
Dal 8 maggio 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha soppresso il ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi tenuto dalle Camere di commercio, lasciando inalterata la necessità dei requisiti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge 12 marzo 1968 n. 478.
Il soppresso ruolo era interprovinciale ovvero una Camera di commercio gestiva il ruolo per più province in quanto l'attività di mediatore marittimo è svolta principalmente in aree portuali, pertanto il ruolo era tenuto da alcune Camere di commercio nella cui provincia si trovano uno o più porti. Di conseguenza l'iscrizione avveniva presso la Camera di commercio che teneva il ruolo stesso.
Con l'abolizione del ruolo l'iscrizione avviene presso il registro delle imprese della provincia in cui l'impresa esercita l'attività. L'ufficio dl registro delle imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma d'impresa, oppure nel repertorio economico amministrativo (r.e.a.).
Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese delle attività di mediatore marittimo.
Il soppresso ruolo interprovinciale era diviso in due sezioni, una ordinaria e una speciale. In quest'ultima si iscrivevano i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici; gli uffici pubblici riservati ai suddetti mediatori marittimi comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e di trasporto marittimo di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi. Tali soggetti sono esclusi dalle disposizioni del decreto ministeriale; pertanto per i mediatori marittimi pubblici rimane in vigore, limitatamente alla parte pubblica del ruolo (ex sezione speciale), la disciplina della legge 478/69 e del d.p.r. 66/73.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Nel caso di società, l'oggetto sociale deve prevedere l'attività di mediazione nei contratti di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e i trasporto marittimo di cose in forma chiara ed esplicita.
I requisiti devono essere posseduti da:
- titolare di impresa individuale;
- tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (compresi i consiglieri delegati);
- procuratori;
- eventuali preposti;
- tutti coloro che svolgono, a qualsiasi altro titolo, l'attività di mediatore marittimo per conto dell'impresa.
Requisiti moralisalvo che non sia intervenuta la riabilitazione,
- non essere sottoposto alle misure di prevenzione antimafia, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646 (requisito che deve possedere anche ogni membro dell'organo amministrativo);
- non essere interdetto o inabilitato;
- non essere stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per l'esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.
Requisiti professionali
- aver conseguito il diploma di scuola media inferiore ed aver superato apposito esame orale nei cinque anni precedenti presso una Camera di commercio;
oppure
- solo per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’U.E. diverso dall'Italia o in paese terzo, titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico;
oppure
- essere iscritto nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi (sono escluse le posizioni già cancellate);
oppure
- essere iscritto nell'apposita sezione del r.e.a.
Requisiti personali
- non svolgere qualunque impiego pubblico o privato retrrhuito, fatta eccezione:
- per l'impiego presso imprese esercenti l'attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose;
- dei dipendenti pubblici in regime part-time non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto.
Requisiti finanziari
- Per l’esercizio dell’attività di mediatore marittimo, occorre altresì la prestazione di una cauzione di euro 258,00 a favore della Camera di commercio cui l’impresa ha presentato la SCIA (per l’avvio dell’attività) a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio dell’attività.
- La cauzione può essere prestata in titoli di stato o mediante fideiussione bancaria.
Svincolo della cauzione
- In caso di cessazione dell’attività l’impresa deve chiedere al Registro delle imprese lo svincolo della cauzione.
Svolgimento dell’attività presso più sedi o unità locali
- L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse.
- Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività l’impresa nomina almeno un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell’attività.
Data inizio attività
- La data di inizio attività dichiarata nella modulistica Registro imprese/REA deve essere uguale alla data di presentazione della SCIA allo stesso Registro imprese (invio telematico).
Normativa di riferimento
- legge 12 marzo 1968 n. 478, recante la disciplina della professione di mediatore marittimo;
- decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973 n. 66;
- direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno;
- decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, attuazione della direttiva 2006/123/CE Artt. 75 e 80;
- decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 - Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968 n. 478, in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in vigore dal 12 maggio 2012.
- Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno.
ModulisticaLa modulistica ministeriale specifica per l'attività deve essere compilata e firmata digitalmente e allegata alla usuale modulistica Registro Imprese nella pratica telematica (modello C38 o C39). Per tale procedura si consiglia l'utilizzo del programma COMUNICASTARWEB, che ne permette la trasformazione in formato XML e PDF, come richiesto dai relativi Decreti; e allegare la cauzione.Diritti di segreteria
- Società (modello S5): Euro 30,00
- Modifica legale rappr.te e nomina o modifica di preposto per le unità locali: vedi Società
- Ditte individuali (modello I1): Euro 18,00 e imposta di bollo pari a Euro 17.50
- Iscrizione nell'apposita sezione REA (solo persone fisiche modello I1): vedi Ditte Individuali
Per informazioni:
Sig.ra Francesca Lo Verde
E-mail: francesca.loverde@paen.camcom.it
Sig. Maurizio Agugliaro
Rilascio tessera personale di riconoscimento esclusivamente mediante invio di pratica telematica.
- Euro 25,00
- Imposta di bollo pari a Euro 16,00
Data di redazione: ottobre 2018