IMPRESE ARTIGIANE
La materia è regolamentata dalla Legge-quadro per l'artigianato (LEGGE 8 agosto 1985, n. 443 ss.mm.ii.).
È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all’attività artigiana e di esercizio della sua professione.
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali. (art. 2 della L. n. 443/1985)
E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge (art. 4), abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
Omissis
L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. (art. 3 della L. n. 443/1985)
Nel caso di società si hanno i requisiti richiesti dalla legge n. 443/1985 e L.R. n. 3/1986 per l’iscrizione all’Albo Artigiani se:
a. La maggioranza dei soci (nel caso di due soci uno):
- esercita professionalmente l’attività dichiarata, svolgendo il proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente e continuativa nel processo produttivo con tutti i rischi inerenti alla direzione e alla gestione dell’impresa artigiana;
- conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale;
- detenga la maggioranza degli organi deliberanti;
b. Nessuno dei soci risulta essere socio unico di altra S.R.L., o socio accomandatario di altra S.A.S.;
L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
- per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- per l'impresa che lavora in serie, purché' con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
- per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
- per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché' partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
(art. 4 della L. n. 443/1985)
È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
Omissis
In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.
Omissis
(art. 5 della L. n. 443/1985)
Avviso per "acconciatore" ed "estetisti"
Per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 6 agosto 2012 n. 147, la Commissione Provinciale per l’Artigianato (CPA) dal 14/09/2012, non ha più competenza per il riconoscimento per l’attività di "acconciatore" ed "estetisti".
La competenza è dei Comuni (SUAP).
Leggere attentamente
L’iscrizione dell’impresa all’Albo delle Imprese Artigiane (A.I.A.) determina l’annotazione nella sezione speciale del Registro delle Imprese con la qualifica d’impresa artigiana. L’iscrizione, inoltre, comporta l’inserimento negli elenchi previdenziali (INPS) per il titolare, i soci partecipanti al lavoro ed eventuali familiari collaboratori.
Termini per l'iscrizione
La domanda di iscrizione all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività.
L’iscrizione viene disposta dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato entro 60 giorni dalla notifica dell’apposita domanda.
Per eventuali richieste di informazioni inviare scrivere a:
Allegati:
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