REGISTRO DEGLI ORAFI
L'iscrizione è necessaria per la vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorate, fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe, importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe e per il successivo rilascio del marchio di identificazione da parte dell'Ufficio Metrico Provinciale.
L'iscrizione è obbligatoria per lo svolgimento dell'attività: gli iscritti sono poi tenuti a segnalare successive modificazioni o cancellazioni.
COSA FARE
Al momento dell'inizio dell'attività o comunque non oltre 30 giorni la persona fisica o il legale rappresentante di società deve inoltrare denuncia di iscrizione o di inizio attività al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane. Gli operatori del settore, a fini previdenziali ed assistenziali, devono inoltre iscriversi all'INPS.
Assegnazione marchio di identificazione dei metalli preziosi procedura:
Domanda in bollo € 16,00 presentata dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa.
Alla domanda occorre allegare:
- attestazione versamento € 32,00 effettuato sul ccp 336909 intestato alla CCIAA di Palermo (causale diritti di segreteria per rilascio concessione marchio di identificazione dei metalli preziosi);
- per le aziende artigiane o laboratori annessi ad aziende commerciali attestazione del versamento di € 65,00 sul ccp 336909 intestato alla CCIAA di Palermo (causale diritti di saggio e marchio per rilascio concessione marchio di identificazione dei metalli preziosi);
- per le aziende industriali con meno di 100 dipendenti attestazione del versamento di € 258,00;
- per le aziende industriali con più di 100 dipendenti attestazione del versamento di € 516,00
RIPRODUZIONE PUNZONI MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE
Domanda in bollo € 16,00 per riproduzione dalle matrici depositate in Ufficio
RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE
Domanda in bollo € 16,00 formulata da parte del legale rappresentante o dal titolare dell'impresa.
Alla domanda occorre allegare il versamento su ccp 336909 intestato alla CCIAAdi Palermo, effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ammontante al 50% dell'importo iniziale:
Qualora il versamento venga effettuato oltre il mese di gennaio si applicherà un'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo (art.7 comma3,D.L.251/99)
CESSAZIONE ATTIVITA' E RICONSEGNA PUNZONI
Dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa
DISCIPLINA DEL MARCHIO
Riferimenti normativi: D.Lgs 22/05/1999 n. 251 - D.P.R. 30 maggio 2002 n. 150.
In base all’art. 14 del D.Lgs 22/05/1999 n. 251, presso ogni Camera di Commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione nel quale devono iscriversi coloro che (art. 27 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 150, Regolamento di attuazione):
- vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
- fabbricano oggetti contenenti metalli preziosi;
- importano oggetti contenenti metalli preziosi.
Sono considerati metalli preziosi:
- Platino
- Palladio
- Oro
- Argento
Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio sul territorio nazionale devono, obbligatoriamente, essere a titolo legale e portare impresso:
- il marchio con il titolo legale
- il marchio di identificazione
Il titolo deve essere espresso in millesimi (art.2 D.Lgs. n.251/99) e rappresenta il contenuto di metallo prezioso dell’oggetto stesso.
Per ogni parte degli oggetti, i titoli legali da garantire a fusione sono i seguenti:
- Platino: 950, 900, 850 millesimi
- Palladio: 950, 500 millesimi
- Oro: 750, 585, 375 millesimi
- Argento: 925, 800 millesimi.
E’ ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto, indicato per ciascuno dei metalli preziosi.
Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relative alle materie prime in oro, argento, platino e palladio né quelle sui titoli legali.
Valgono, però, le seguenti eccezioni:
- negli oggetti di platino e palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 millesimi;
- negli oggetti di platino e palladio a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi;
- negli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione a cera persa, con iniezione centrifuga, è ammesso il titolo legale 753 con tolleranza di 3 millesimi.
Marchi e Brevetti
- La Finanziaria 2007 - Legge 27/12/2006 n. 296 ( comma 851, art. 1 ) - ha istituito nuovi diritti sui brevetti per invenzione industriale, per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli. Tali nuovi diritti sono stati stabiliti nelle misure di cui alla Tabella A) allegata al Decreto Ministeriale del 02/04/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, n. 81 del 06/04/2007.
- Prima della presentazione delle domanda di deposito è opportuno chiedere di eventuali variazioni in merito alla modulistica, ai versamenti e alla normativa in vigore interpellando l'Ufficio ai numeri sopra indicati.
- Si raccomanda di non alterare l'originale formattazione dei moduli di domanda. La domanda va presentata in cinque esemplari.
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/spot-audio-video-dirgen/2007802-2-02-2015-nuovi-moduli-di-domande-di-invenzione-industriale
Nuova modulistica, reperibile sul sito U.I.B.M. all’indirizzo:
http://www.uibm.gov.it/index.php/disegni-e-modelli/archivio-articoli/2007814-2-02-2015-disegni-e-modeli-nazionali
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/spot-audio-video-dirgen/2007805-2-02-2015-nuovi-moduli-domande-di-modello-di-utilita
http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/archivio-articoli/2007815-2-02-2015-marchi-nazionalli
CARNET ATA
- campioni commerciali
- materiale professionale
- merci da presentare o utilizzare presso fiere, manifestazioni commerciali, ecc
- l' impresa è iscritta al Registro delle Imprese di Palermo;
- il professionista esercita la propria attività in Palermo e provincia;
- la persona fisica ha la propria residenza in Palermo e provincia.
- Modulo di richiesta Carnet ATA compilato e firmato dal titolare o legale rappresentante della ditta in originale, nelle tre copie (bianca, gialla, azzurra).Questo modulo, al quale è allegato un foglio di istruzioni per la compilazione, deve essere compilato su tutte le copie e presentato in originale. Sul retro del modulo si deve indicare la lista delle merci.
- copia del documento d'identi tà del richiedente;
- versamento di € 60,00 per diritti di segreteria
- polizza di cauzionamento , secondo i casi previsti.
DOCUMENTI
Modulo di richiesta Carnet ATA
Dichiarazione da allegare alla consegna del Carnet ATA
Dichiarazione soltanto per esportazioni in Paesi a rischio
Dichiarazione soltanto per prodotti orafi USA
Modulo di richiesta di polizza di cauzionamento per merci varie
Modulo di richiesta di polizza di cauzionamento per merci orafe
MANIFESTAZIONI A PREMIO
Dal sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Le manifestazioni a premio, realizzate sotto forma di concorsi o di operazioni a premio, sono iniziative di produttori e rivenditori per stimolare gli acquisti, incrementare le vendite, promuovere l'immagine aziendale e gratificare i consumatori.
Vedere la pagina ufficiale per altre informazioni Manifestazioni a premio (mimit.gov.it)
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Sezione in aggiornamento
- Regolamento
- Richiesta funzionario
- Tariffe
- Liberatoria generica
- CODICE FISCALE
- COGNOME E NOME
- INDIRIZZO
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Contatti
Email: segretario.generale@paen.camcom.it
CAMERA ARBITRALE
- Rituale: quando, svolgendosi secondo le regole del codice di procedura civile, conduce ad una decisione, il lodo rituale, che ha efficacia di sentenza.
- Irrituale: quando conduce ad una decisione, il lodo irrituale, che ha natura ed efficacia negoziale.
- Di diritto: quando gli arbitri decidono secondo le norme di un certo ordinamento giuridico.
- Di equità: quando gli arbitri decidono non in base alle norme di un determinato ordinamento giuridico ma secondo criteri equitativi.
- Amministrato: quando il procedimento si svolge sotto il controllo di una determinata istituzione, in base ad un regolamento da questa predisposto.
- Ad hoc: quando il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale (clausola/compromesso), senza il riferimento ad una istituzione arbitrale.
COMMERCIO ESTERO
- cciaa@pec.paen.camcom.it (questo indirizzo PEC è abilitato anche alla ricezione di mail provenienti da indirizzi di posta elettronica ordinaria);
- promoestero@paen.camcom.it;
- antonio.pagano@paen.camcom.it
REGISTRO FABBRICANTI METRICI
Chiunque (persona fisica o giuridica) intende intraprendere la fabbricazione di strumenti o riparatore degli stessi, deve presentare un'apposita dichiarazione in carta legale all'ufficio metrico.
Tramite l'ufficio metrico, la persona interessata deve contemporaneamente richiedere alla Prefettura il rilascio della presa d’atto della dichiarazione.
Il fabbricante metrico:
- realizzando la progettazione tecnica di uno strumento metrico, oppure facendola realizzare a proprio nome;
- fabbricando uno strumento metrico, oppure facendolo fabbricare a proprio nome;
- mettendo in commercio lo strumento metrico a proprio nome
deve richiedere l'approvazione al Ministero delle Attività Produttive e, prima della immissione in commercio, deve sottoporre gli strumenti al controllo della verificazione prima assumendosi la responsabilità della conformità dello strumento ai requisiti indicati dalla normativa.
COSA FARE
L'interessato che intende intraprendere l'attività di fabbricante metrico deve rilasciare all'ufficio metrico apposita dichiarazione.
Deve richiedere per tramite dell’Ufficio alla Prefettura, il rilascio dellapresa d’atto di tale dichiarazione in bollo
L’interessato deve, inoltre allegare:
- n° 2 marche da bollo da euro 16,00 (una per il certificato, una per la presa d'Atto)
- n° 2 piastrine metalliche o di plexiglass recanti l'impronta del marchio di fabbrica con la quale saranno contrassegnati gli strumenti metrici costruiti o riparati.
L'ufficio rilascia l'attestazione dell'avvenuto deposito dell'impronta di due grandezze uguali con le quali saranno contrassegnati gli strumenti prodotti dall'impresa.
L'Ufficio trasmette alla Prefettura:
- La dichiarazione in bollo rivolta alla Prefettura
- La fotocopia della dichiarazione indirizzata all'ufficio metrico
- La marca da bollo di euro 16,00 che servirà alla Prefettura per il rilascio della presa d'atto
- Il certificato rilasciato dall'ufficio con cui si attesta il ricevimento delle impronte
- N. 1 targhetta recante il marchio di fabbrica adottato dall'impresa e l'impronta del punzone
In Ufficio viene trattenuta la seguente documentazione:
- L'originale della dichiarazione al medesimo rivolta;
- La fotocopia della dichiarazione indirizzata alla Prefettura;
- La copia della lettera di trasmissione della documentazione alla Prefettura;
- La targhetta recante il marchio di fabbrica adottato dall'impresa e l'impronta del punzone;
- Certificato d'iscrizione al Registro Imprese (visura interna)
Pervenuta la presa d'atto della Prefettura, l'ufficio provvede a darne notizia all'interessato, il quale, una volta ritirato il provvedimento, può dare avvio all'attività di Fabbricante e/o Riparatore metrico valida su tutto il territorio nazionale.
All'atto del ritiro del documento, il fabbricante deve depositare, a prova dell'avvenuto rilascio, la propria firma su una copia del provvedimento e sull'apposito registro ove è annotato.
Sul registro Eureka dedicato alla sezione fabbricanti metrici, l'ufficio provvede ad annotare i dati prescritti.
In caso di trasferimento di sede il fabbricante deve comunicare all'ufficio metrico tale variazione.
Ogni altra variazione societaria e/o marchio comporta la formulazione di una nuova dichiarazione.
Inizio attività - Dichiarazione all'Ufficio
- Dichiarazione alla Prefettura
- Attestazione avvenuto deposito dell'impronta
ELENCO UTENTI
Riferimenti normativi: art. 8 del DM 182 del 28/3/00.
Gli utenti metrici sono coloro che, nello svolgimento della loro attività, utilizzano strumenti metrici per transazioni commerciali correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo(prezzo, multa, tariffa, premio, remunerazione, tassa, indennità).
In materia di metrologia legale, gli utenti metrici che nella loro attività utilizzano pesi e misure e, più in generale, strumenti per pesare e/o per misurare, sono obbligati a sottoporli alla cosiddetta Verificazione Periodica. Essa è rivolta ad accertare che gli strumenti metrici mantengano intatti i sigilli metrici e rispondano al requisito di affidabilità metrologica, cioè di accertamento della conservazione nel tempo dei requisiti metrologici.
I criteri per determinare la verificazione periodica sono non solo le categorie di strumenti, ma anche la diversa durata (requisito temporale) dello strumento stesso (D.M. 182/2000). Così si è previsto che gli strumenti per pesare (Bilance) devono essere sottoposti ogni 3 anni alla Verificazione Periodica , mentre per i Misuratori dei carburanti stradali la Verificazione Periodica è fissata ogni 2 anni.
Alla Camera di Commercio spetta il compito di realizzare l'elenco provinciale degli utenti metrici (art. 8 del DM 182 del 28/3/00). Sulla base della presunzione d'uso, la Camera di Commercio, avvalendosi di strumenti informatici, ha ricavato i dati delle imprese in funzione dell'attività svolta. Allo scopo di verificare la loro presunzione d'uso, ha inviato un questionario sotto forma di scheda.
Gli utenti metrici hanno l'obbligo di:
- accertare la loro iscrizione negli elenchi presso l'Ufficio Metrico;
- comunicare ogni variazione relativa all'attività all'Ufficio Metrico (aperture, chiusure, volture, subentri, trasferimenti, consistenza e variazione degli strumenti metrici utilizzati ecc..);
- sottoporre gli strumenti a verificazione periodica di misura entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione;
- garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti conservandone ogni documento (rapporti di manutenzione, riparazione, ecc.);
- mantenere l'integrità della targhetta di verificazione nonché di ogni altro sigillo presente sullo strumento;
- non utilizzare gli strumenti non conformi o difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
VERIFICA PRIMA
- "verifica prima nazionale" quella che fa riferimento ai decreti Ministeriali di ammissione
- "verifica prima CE" quella che fa riferimento ai Certificati di Approvazione CE rilasciati da appositi Organismi Comunitari.
- richiesta di verifica riportante gli estremi dell’utente, il luogo di verifica e la distinta degli strumenti da verificare;
- attestazione del versamento del diritto camerale di verifica di Euro 5 se la verifica è da effettuarsi a Palermo, Euro 8 se fuori Palermo.