REGISTRO FABBRICANTI METRICI
Chiunque (persona fisica o giuridica) intende intraprendere la fabbricazione di strumenti o riparatore degli stessi, deve presentare un'apposita dichiarazione in carta legale all'ufficio metrico.
Tramite l'ufficio metrico, la persona interessata deve contemporaneamente richiedere alla Prefettura il rilascio della presa d’atto della dichiarazione.
Il fabbricante metrico:
- realizzando la progettazione tecnica di uno strumento metrico, oppure facendola realizzare a proprio nome;
- fabbricando uno strumento metrico, oppure facendolo fabbricare a proprio nome;
- mettendo in commercio lo strumento metrico a proprio nome
deve richiedere l'approvazione al Ministero delle Attività Produttive e, prima della immissione in commercio, deve sottoporre gli strumenti al controllo della verificazione prima assumendosi la responsabilità della conformità dello strumento ai requisiti indicati dalla normativa.
COSA FARE
L'interessato che intende intraprendere l'attività di fabbricante metrico deve rilasciare all'ufficio metrico apposita dichiarazione.
Deve richiedere per tramite dell’Ufficio alla Prefettura, il rilascio dellapresa d’atto di tale dichiarazione in bollo
L’interessato deve, inoltre allegare:
- n° 2 marche da bollo da euro 16,00 (una per il certificato, una per la presa d'Atto)
- n° 2 piastrine metalliche o di plexiglass recanti l'impronta del marchio di fabbrica con la quale saranno contrassegnati gli strumenti metrici costruiti o riparati.
L'ufficio rilascia l'attestazione dell'avvenuto deposito dell'impronta di due grandezze uguali con le quali saranno contrassegnati gli strumenti prodotti dall'impresa.
L'Ufficio trasmette alla Prefettura:
- La dichiarazione in bollo rivolta alla Prefettura
- La fotocopia della dichiarazione indirizzata all'ufficio metrico
- La marca da bollo di euro 16,00 che servirà alla Prefettura per il rilascio della presa d'atto
- Il certificato rilasciato dall'ufficio con cui si attesta il ricevimento delle impronte
- N. 1 targhetta recante il marchio di fabbrica adottato dall'impresa e l'impronta del punzone
In Ufficio viene trattenuta la seguente documentazione:
- L'originale della dichiarazione al medesimo rivolta;
- La fotocopia della dichiarazione indirizzata alla Prefettura;
- La copia della lettera di trasmissione della documentazione alla Prefettura;
- La targhetta recante il marchio di fabbrica adottato dall'impresa e l'impronta del punzone;
- Certificato d'iscrizione al Registro Imprese (visura interna)
Pervenuta la presa d'atto della Prefettura, l'ufficio provvede a darne notizia all'interessato, il quale, una volta ritirato il provvedimento, può dare avvio all'attività di Fabbricante e/o Riparatore metrico valida su tutto il territorio nazionale.
All'atto del ritiro del documento, il fabbricante deve depositare, a prova dell'avvenuto rilascio, la propria firma su una copia del provvedimento e sull'apposito registro ove è annotato.
Sul registro Eureka dedicato alla sezione fabbricanti metrici, l'ufficio provvede ad annotare i dati prescritti.
In caso di trasferimento di sede il fabbricante deve comunicare all'ufficio metrico tale variazione.
Ogni altra variazione societaria e/o marchio comporta la formulazione di una nuova dichiarazione.
Inizio attività - Dichiarazione all'Ufficio
- Dichiarazione alla Prefettura
- Attestazione avvenuto deposito dell'impronta
ELENCO UTENTI
Riferimenti normativi: art. 8 del DM 182 del 28/3/00.
Gli utenti metrici sono coloro che, nello svolgimento della loro attività, utilizzano strumenti metrici per transazioni commerciali correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo(prezzo, multa, tariffa, premio, remunerazione, tassa, indennità).
In materia di metrologia legale, gli utenti metrici che nella loro attività utilizzano pesi e misure e, più in generale, strumenti per pesare e/o per misurare, sono obbligati a sottoporli alla cosiddetta Verificazione Periodica. Essa è rivolta ad accertare che gli strumenti metrici mantengano intatti i sigilli metrici e rispondano al requisito di affidabilità metrologica, cioè di accertamento della conservazione nel tempo dei requisiti metrologici.
I criteri per determinare la verificazione periodica sono non solo le categorie di strumenti, ma anche la diversa durata (requisito temporale) dello strumento stesso (D.M. 182/2000). Così si è previsto che gli strumenti per pesare (Bilance) devono essere sottoposti ogni 3 anni alla Verificazione Periodica , mentre per i Misuratori dei carburanti stradali la Verificazione Periodica è fissata ogni 2 anni.
Alla Camera di Commercio spetta il compito di realizzare l'elenco provinciale degli utenti metrici (art. 8 del DM 182 del 28/3/00). Sulla base della presunzione d'uso, la Camera di Commercio, avvalendosi di strumenti informatici, ha ricavato i dati delle imprese in funzione dell'attività svolta. Allo scopo di verificare la loro presunzione d'uso, ha inviato un questionario sotto forma di scheda.
Gli utenti metrici hanno l'obbligo di:
- accertare la loro iscrizione negli elenchi presso l'Ufficio Metrico;
- comunicare ogni variazione relativa all'attività all'Ufficio Metrico (aperture, chiusure, volture, subentri, trasferimenti, consistenza e variazione degli strumenti metrici utilizzati ecc..);
- sottoporre gli strumenti a verificazione periodica di misura entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione;
- garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti conservandone ogni documento (rapporti di manutenzione, riparazione, ecc.);
- mantenere l'integrità della targhetta di verificazione nonché di ogni altro sigillo presente sullo strumento;
- non utilizzare gli strumenti non conformi o difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
VERIFICA PRIMA
- "verifica prima nazionale" quella che fa riferimento ai decreti Ministeriali di ammissione
- "verifica prima CE" quella che fa riferimento ai Certificati di Approvazione CE rilasciati da appositi Organismi Comunitari.
- richiesta di verifica riportante gli estremi dell’utente, il luogo di verifica e la distinta degli strumenti da verificare;
- attestazione del versamento del diritto camerale di verifica di Euro 5 se la verifica è da effettuarsi a Palermo, Euro 8 se fuori Palermo.
VERIFICA PERIODICA
Contratti tipo e clausole vessatorie
I contratti-tipo sono strumenti a carattere preventivo volti ad evitare l’insorgenza di controversie e problemi tra consumatori e imprese o tra imprese, al fine di garantire regole di trasparenza ed equità nel mercato.
La loro realizzazione, coordinata da Unioncamere, è il risultato di una concertazione sia a livello locale che nazionale con i principali rappresentanti delle categorie economiche interessate e delle associazioni dei consumatori.
Sul sito web http://www.contratti-tipo.camcom.it/ è disponibile una banca dati nazionale dei contratti tipo, codici di condotta e pareri sulla presenza di clausole inique predisposti dalle Camere di Commercio e condivisi a livello nazionale, nonché notizie utili in materia di regolamentazione del mercato e tutela del consumatore.
I contratti predisposti dal sistema camerale sono condivisi a livello nazionale dalla Commissione nazionale di coordinamento dei contratti-tipo di Unioncamere, alla quale partecipano, tra gli altri, rappresentanti dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e del Ministero dello Sviluppo Economico.
ATTESTATO DI LIBERA VENDITA
- le copie delle fatture di vendita in Italia e/o nella CE dei prodotti oggetto della richiesta, emesse nell'ultimo trimestre;
- la richiesta firmata in originale dal titolare/legale rappresentante.
LEGALIZZAZIONE FIRMA
art. 33 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 44
Che cosa è
Alcuni Paesi (Arabia Saudita - Egitto - Emirati Arabi - Giordania - Iran - Iraq - Kuwait - Libano - Libia - Oman - Qatar - Siria - Yemen - vedi www.schedeexport.it ) richiedono un visto consolare su documenti in partenza dall'Italia. A tale scopo, la Camera di Commercio rilascia un'attestazione valida esclusivamente nei confronti delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia, che consiste nella legalizzazione, da parte di un funzionario della Camera di Commercio, della firma apposta dall'addetto camerale su certificati di origine, fatture, certificati di libera vendita, ecc.
Normalmente tale legalizzazione viene richiesta contestualmente alla domanda di rilascio dei documenti per l'esportazione
Nota informativa - Legalizzazione documenti
- La legalizzazione di atti e documenti formati da autorità estere e da valere in Italia deve essere effettuata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presente nel Paese che ha redatto il documento.
- La legalizzazione di atti firmati da notai, funzionari di cancelleria e uffici giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica .
- La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968:
- Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera Francia Liechtienstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna.
- Documenti formati o da valere negli Stati aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1965 devono essere sottoposti alla formalità della “ Apostille ” in sostituzione della legalizzazione, che consiste nell'attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha sottoscritto l'atto e l'autenticità del suo sigillo o timbro (non riguarda la validità dell'atto del Paese di provenienza ed è indispensabile affinché l'atto straniero possa avere effetto in Italia).
- L'”apostille” non è necessaria quando il Paese da cui proviene l'atto straniero ha aderito ad una Convenzione Internazionale bi- o pluri-laterale che la esclude.
- Le firme sugli atti e documenti formati in Italia e da valere all'estero, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia sono legalizzate dalle Prefetture, su delega del Ministero degli Affari Esteri.
E' di competenza, pertanto, della Prefettura - U.T.G. (Ufficio Territoriale del Governo):
- la legalizzazione di atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
- la legalizzazione di atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia affinché abbiano valore in Italia;
- rilascio della “apostille”.
VISTO PER DEPOSITO
NUMERO MECCANOGRAFICO
- Domanda per assegnazione del Numero Meccanografico per l'import-export a firma del legale rappresentante o del titolare
- Questionario ITALIANCOM compilato e firmato dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa
- fotocopia di un documento d'identità del richiedente
- ogni documentazione atta a dimostrare il possesso del requisito dichiarato
- versamento di € 31.00 per diritti di segreteria
- istanza di convalida annuale a firma del legale rappresentante o del titolare;
- copie autenticate di almeno 2 fatture commerciali di import o export relative all'anno (il cui importo annuale non sia inferiore a € 12.500,00), attestanti che l'impresa ha operato e continua ad operare con l'estero;
- diritti di segreteria di euro 3,00
Regolazione del mercato
SITO UNIONCAMERE SULLA VIGILANZA DEL MERCATO: