SPEDIZIONIERI
Elenco Spedizionieri (non doganale)
Lo spedizioniere è chiunque, in forma organizzata e continuativa, fa da intermediario tra colui che deve trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria (committente) e colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri (vettore).
Ai sensi dell’articolo 1737 del codice civile lo spedizioniere è colui che “assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie”.
La legge 14 novembre 1941, n. 1442 fornisce una definizione più ampia definendo gli spedizionieri come “gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie, o che, in base all’inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri”.
Non rientrano nella normativa che disciplina le imprese di spedizione (legge 14 novembre 1941 n. 1442) gli spedizionieri doganali: l'attività degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale. Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione vigente. La nomina a spedizioniere doganale dà diritto all’iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione è obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale.
Dall’8 maggio 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha soppresso l'elenco degli spedizionieri tenuto dalla Camera di commercio, lasciando inalterata la necessità dei requisiti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge 14 novembre 1941 n. 1442.
L'ufficio del registro delle imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel registro delle imprese assegnando la qualifica di impresa di spedizione.
Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese dell'attività di spedizione e le modalità di passaggio dei requisiti delle imprese iscritte nel soppresso elenco.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Nel caso di società, l'oggetto sociale deve prevedere l'attività di spedizione in forma chiara ed esplicita.
I requisiti devono essere posseduti da:
- Titolare di impresa individuale;
- Tutti i legali rappresentanti d’impresa societaria (compresi i consiglieri delegati); per le società ed organismi collettivi:
- Eventuali preposti all'attività commerciale;
- E comunque da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, c. 3 del D.P.R. 03/06/1998, n. 252;
Svolgimento dell'attività presso più sedi o unità locali - preposto
- L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia in cui è ubicata la localizzazione.
- Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un preposto, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali.
Requisiti morali:
- Non essere stato condannato per delitti contro l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, il patrimonio, nonché per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- Non essere sottoposto alle misure di prevenzione antimafia, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646 (requisito che deve possedere anche ogni membro dell'organo amministrativo);
Requisiti professionali:devono essere posseduti da:
- titolare di impresa individuale;
- tutti i legali rappresentanti;
- eventuali preposti.
- Aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
oppure
- Aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
oppure
- Aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, in qualità di titolare, legale rappresentante o dipendente impiegato di 1^ livello o dirigente con mansioni operative, per almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, presso un'impresa del settore, comprovato da idonea documentazione;
oppure
- Solo per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo, titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.
Requisiti finanziari:Per l’esercizio dell’attività di spedizioniere occorre altresì la prestazione di una cauzione di euro 258,00 a favore della Camera di commercio cui l’impresa ha presentato la SCIA (per l’avvio dell’attività) a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio dell’attività.La cauzione può essere anche costituita tramite polizza cauzionale o fideiussione bancaria a favore della Camera di commercio della sede legale.
- Capacità finanziaria: l'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno euro 100.000,00.
- Nel caso di società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, occorre accertare l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato,e, qualora sia inferiore a euro 100.000,00, presentare prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito.
- Per le imprese individuali e le società cooperative, l’adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fideiussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata.
La cauzione può essere prestata in titoli di stato o mediante fideiussione bancaria.Svincolo della cauzione: In caso di cessazione dell’attività l’impresa deve chiedere al Registro delle imprese lo svincolo della cauzione.Precisazioni in merito alle polizza fideiussoria o fideiussione bancariaLe polizze fideiussorie possono essere rilasciate solo dalle imprese di assicurazioni autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 82 n. 348, art.1, lett. c.L'elenco è consultabile sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.itNei contratti di fideiussione bancaria o di assicurazione devono essere indicati:
- Ente garantito: Camera di commercio di Palermo ed Enna;
- Causale della garanzia: la garanzia, rilasciata a copertura di eventuali inadempienze alle disposizioni della legge 1442 del 14.11.1941, s’intende prestata esclusivamente nell’interesse di beneficiari terzi che dovessero subire pregiudizi patrimoniali ed economici in conseguenza di inadempienze di natura professionale in cui lo spedizioniere contraente incorresse nello svolgimento dell’attività;
- Somma garantita: fino al raggiungimento del limite minimo previsto.
Normativa di riferimento
- Codice Civile- Titolo III- Dei singoli contratti: Artt. Dal 1703 al 1765;
- Legge 14/11/1941 n. 1442: istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri;
- Legge 15/12/1949 n. 1138: Aumento dei limiti fissati dall'art. 10 della legge 14/11/1941 n.1442, per le cauzioni degli spedizionieri;
- Legge 10/06/1982, n. 348: Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed/o altri Enti pubblici;
- D.P.R. 03/06/1998, n. 252, art. 2 c. 3;
- D.Lgs. 26/03/2010, n. 59, attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Artt. 76 e 80-sexies;
- D.M. MiSE 26/10/2011 - Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercenti l'attività di spedizioniere disciplinata dalla legge del 14/11/1941 n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59, in vigore dal 12 maggio 2012.
- D.Lgs. 06/08/2012, 147 - Disposizoni integrative e correttive del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno.
ModulisticaLa modulistica ministeriale specifica per l'attività deve essere compilata e firmata digitalmente e allegata alla usuale modulistica Registro Imprese nella pratica telematica (modello C38 o C39). Per tale procedura si consiglia l'utilizzo del programma COMUNICASTARWEB, che ne permette la trasformazione in formato XML e PDF, come richiesto dai relativi Decreti; e allegare la cauzione.Diritti di segreteria
- Società (modello S5): Euro 30,00
- Modifica legale rappr.te e nomina o modifica di preposto per le unità locali: vedi Società
- Ditte individuali (modello I1/I2): Euro 18,00 e imposta di bollo pari a Euro 17.50
- Iscrizione nell'apposita sezione REA (solo persone fisiche modello I1): vedi Ditte Individuali
Data di redazione: novembre 2018